Art. 30.
(Informazione al Parlamento e Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza).

      1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione scritta

 

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sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
      2. Il controllo parlamentare sull'applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza e a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale nello svolgimento dei compiti del SISMI, del SISDE, del CESIS e del RIS-Difesa spetta ad un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e da quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, all'inizio di ogni legislatura.
      3. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività di informazione per la sicurezza, contenente una circostanziata analisi della situazione e dei rischi, nonché le relative valutazioni dei responsabili degli organismi di informazione per la sicurezza. Sono inoltre comunicati al Comitato parlamentare tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa che riguardano le attività di informazione per la sicurezza.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa immediatamente, e comunque prima di darne comunicazione pubblica, il Comitato parlamentare della avvenuta nomina del segretario generale del CESIS, dei direttori del SISMI e del SISDE, del responsabile del RIS-Difesa, e, nell'ambito del CESIS, del capo dell'Ispettorato, del capo dell'UCSE, del capo dell'Ufficio di coordinamento e dei responsabili dell'archivio centrale e dell'archivio storico, trasmettendo le relative documentazioni di carriera.
      5. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, ai membri del CIIS ed ai funzionari e agli ufficiali di cui al comma 4 di riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza. I funzionari e gli ufficiali hanno l'obbligo di riferire sul contenuto delle audizioni svolte al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata
 

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ed al Ministro dal quale direttamente dipendono.
      6. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie sulle strutture e sulle attività di informazione per la sicurezza, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica.
      7. Fermi restando i limiti di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato, per le finalità e secondo le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Le informazioni sono inviate al Comitato parlamentare entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione.
      8. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare informazioni sul bilancio e sulle spese, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, lettera e).
      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità delegata trasmette al Comitato parlamentare una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 25, comma 1.
      10. Il segretario generale del CESIS, i direttori del SISMI e del SISDE e il responsabile del RIS-Difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale e la consistenza dell'organico. Per i casi di chiamata diretta nominativa, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.
      11. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi 5 e 6. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
      12. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata l'opposizione del segreto, ne
 

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riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
      13. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 12 se la richiesta di informazioni rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata o ai membri del CIIS non abbia ottenuto risposta ovvero se non sia stata opposta dal Presidente del Consiglio dei ministri l'esigenza di tutela del segreto entro il termine di due mesi.
      14. Quando il Comitato parlamentare accerta deviazioni nell'applicazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che ha l'obbligo di una motivata risposta, nel più breve tempo possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni alle Assemblee parlamentari.
      15. Annualmente, su proposta del Comitato parlamentare, il Parlamento approva un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati.
      16. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nell'esercizio dei poteri di controllo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
      17. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dall'organo parlamentare di controllo e di ineleggibilità per la legislatura successiva.
      18. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare
 

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sul quale si è aperta l'indagine di cui al comma 17. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.